Le misure di contenimento del COVID-19 hanno avuto un effetto devastante non solo sui conti delle imprese in lockdown ma anche, seppur in misura inferiore, sulle imprese operanti nei settori non soggetti a restrizione. Solamente 800 mila imprese, il 39,9% del totale, sono rimaste in attività a seguito dei due DPCM del 22 e del 25 marzo, a cui si aggiungeranno, dopo il 14.04.2020, le imprese sbloccate dal DPCM del 10 aprile.
La maggior parte della capacità produttiva nazionale è stata pertanto fermata a colpi di decreto e sono proprio le aziende in lockdown quelle che stanno subendo le maggiori conseguenze del COVID-19, anche se le imprese rimaste in attività operano, comunque, in condizioni particolarmente difficili a causa non solo della drastica riduzione dei consumi ma anche a seguito delle importanti ripercussioni che il fenomeno epidemiologico ha avuto sulle risorse umane, sui trasporti e quindi sulla produzione.
In questa situazione straordinaria, tutti gli imprenditori sono chiamati all’ardua sfida di assicurare la continuità aziendale in un contesto di forte recessione che ha innescato una generalizzata situazione di difficoltà economico-finanziaria che ben presto si manifesterà con le conseguenti ed inevitabili tensioni finanziarie.
Sulla problematica è di recente intervenuto il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, recanti “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Si tratta di una disposizione che ha l’obiettivo di neutralizzare gli effetti del COVID-19 sul bilancio di esercizio delle imprese che, prima della diffusione della pandemia in Italia, non destavano particolari preoccupazioni.
Infatti, secondo l’art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, qualora la continuità aziendale fosse già presente nel bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la valutazione delle voci del bilancio 2020 può avvenire con i criteri di normale funzionamento, senza considerare, pertanto, quanto avvenuto dopo il 23 febbraio 2020.
La stessa disposizione potrà essere applicata anche nel caso in cui la società intenda avvalersi del termine lungo di approvazione del bilancio al 31.12.2019: pertanto, tutte le aziende che approveranno il bilancio entro il 28 giugno 2020 non si trovano costrette a considerare l’impatto della pandemia sul bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019.
Il momento straordinario che stiamo vivendo, richiede una certa abilità strategica da abbinare agli assetti organizzativi, in grado di rilevare i primi segnali di decadimento della continuità aziendale, e alla capacità da parte dell’imprenditore di varare piani industriali capaci di sostenere i flussi di cassa che, altrimenti, rischiano di risultare armi spuntate. Svolge quindi in questo momento un ruolo chiave il supporto e la consulenza del proprio commercialista e del proprio consulente del lavoro.
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